Conservazione indiscriminata dei dati per 6 anni

In parlamento in una norma sugli ascensori è stata inserita una proposta liberticida per incrementare la data retention indiscriminata dei dati telefonici (operatori telefonici) e dati telematici (operatori internet) per 6 anni, un tempo enorme se comparato rispetto alle attuali regole (24 mesi per i dati del traffico telefonico 12 mesi per i dati del traffico telematico 30 giorni per le chiamate senza risposta)

La proposta di legge è passata con un “tranello” (emendamento ad articolo su sicurezza degli ascensori) in cui sono caduti molti parlamentari. 

Deve ancora fare passaggio al Senato dove può essere eliminata.

Al fine di rendere il pubblico edotto sulla proposta in seguito le principali risorse informative rilevanti sul tema espresse da un ampio paniere di esperti di tecnologia, privacy e informatica giuridica delle ultime 72 ore:

I parlamentari responsabili di questa proposta, sono raggiungibili su twitter @G_Berretta @VeriniWalter @mara_mucci  (con commento di quest’ultima sia a Dario Centofanti e che commentando Giancarlo Montico)

Ricordiamo che gli operatori al 1.07.2017 devono avere cancellato tutti i dati nel rispetto della normativa vigente (art. 132 del codice privacy) e che al fine di verifica abbiamo effettuato una richiesta via PEC agli operatori TIM, WindTre, Vodafone tramite il modulo del garante “esercizio diritti in materia di protezione dei dati personali” per verificare che questi non detengano dati antecedenti al 30.06.2015 (Excerpt qui e qui)

Il testo è scaricabile qui e riportato in seguito

ART. 12-bis.
(Disposizioni per l’integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori).

  Dopo l’articolo 12-bis, aggiungere il seguente:
Art. 12-ter. – (Termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico). – 1. In attuazione dell’articolo 20 della direttiva (UE) 2017/514 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, al fine di garantire strumenti di indagine efficaci tenuto conto delle straordinarie esigenze di contrasto al fenomeno del terrorismo, anche internazionale, per le finalità di accertamento e repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, di cui all’articolo 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è stabilito, in deroga a quanto previsto dall’articolo 132, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in settantadue mesi.
12-bis. 020. Verini, Berretta, Mucci.

  Dopo l’articolo 12-bis, aggiungere il seguente:
Art. 12-ter. – (Termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico). – 1. In attuazione dell’articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, al fine di garantire strumenti di indagine efficaci tenuto conto delle straordinarie esigenze di contrasto al fenomeno del terrorismo, anche internazionale, per le finalità di accertamento e repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, di cui all’articolo 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è stabilito, in deroga a quanto previsto dall’articolo 132, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in settantadue mesi.
12-bis. 020.(Testo modificato nel corso della seduta) Verini, Berretta, Mucci.
(Approvato)